(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4; Visto il regolamento regionale 16 novembre 2009, n. 17/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-4170 del 7 novembre 2016 Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)». (Omissis). Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. Il presente regolamento, nell'ambito delle finalita' di cui alla legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), stabilisce ai sensi dell'art. 25 della legge medesima: a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e le loro modalita' organizzative; b) le attivita' e i criteri di valutazione interna ed esterna dei centri; c) i criteri per l'istituzione, le modalita' organizzative delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie denominate case rifugio; d) gli standard strutturali gestionali e di qualita' delle case rifugio.