(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del
                          10 novembre 2016) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4; 
  Visto il regolamento regionale 16 novembre 2009, n. 17/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  23-4170  del  7
novembre 2016 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della  legge
regionale 24  febbraio  2016,  n.  4  (Interventi  di  prevenzione  e
contrasto alla violenza di  genere  e  per  il  sostegno  alle  donne
vittime di violenza ed ai loro figli)». 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, nell'ambito delle finalita' di cui alla
legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 (Interventi  di  prevenzione  e
contrasto alla violenza di  genere  e  per  il  sostegno  alle  donne
vittime di violenza ed ai loro figli), stabilisce ai sensi  dell'art.
25 della legge medesima: 
  a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza  e  le  loro
modalita' organizzative; 
  b) le attivita' e i criteri di valutazione interna ed  esterna  dei
centri; 
  c) i criteri per l'istituzione, le  modalita'  organizzative  delle
strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza e
dei loro figli e figlie denominate case rifugio; 
  d) gli standard strutturali gestionali e  di  qualita'  delle  case
rifugio.